GUIDA AUTOCERTIFICAZIONE
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Cos'e
l'autocertificazione
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Dichiarazioni
che si possono
certificare
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Dov'è
utilizzabile
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Come funziona
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Cosa fare se non
viene accettata
-
Sottoscrizione,
autentica e
bollo
-
Dichiarazioni
non veritiere
-
Altre
disposizioni:
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COS'E' L'AUTOCERTIFICAZIONE |
TORNA SU
|
Consiste nella
facoltà riconosciuta
ai cittadini di
presentare, in
sostituzione delle
tradizionali
certificazioni
richieste, propri
stati e requisiti
personali, mediante
apposite
dichiarazioni
sottoscritte
(firmate)
dall'interessato. La
firma non deve
essere più
autenticata.
L'autocertificazione
sostituisce i
certificati senza
che ci sia necessità
di presentare
successivamente il
certificato vero e
proprio. La pubblica
amministrazione ha
l'obbligo di
accettarle,
riservandosi la
possibilità di
controllo e verifica
in caso di
sussistenza di
ragionevoli dubbi
sulla veridicità del
loro contenuto.
Vi sono pochi casi,
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione, in
cui devono essere
esibiti i
tradizionali
certificati:
pratiche per
contrarre
matrimonio, rapporti
con l'autorità
giudiziaria, atti da
trasmettere
all'estero. |
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COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE |
TORNA SU
TORNA SU
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Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni
sostitutive di
certificazioni:
* la data e il luogo
di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei
diritti politici
* lo stato civile
(celibe/nubile,
coniugato/a,
vedovo/a,
divorziato/a)
* lo stato di
famiglia
* l'esistenza in
vita
* la nascita del
figlio
* il decesso del
coniuge,
dell'ascendente o
del discendente
* la posizione agli
effetti degli
obblighi militari
* l'iscrizione in
albi o elenchi
tenuti dalla
pubblica
amministrazione
* titolo di studio o
qualifica
professionale
posseduta; esami
sostenuti; titolo di
specializzazione, di
abilitazione, di
formazione, di
aggiornamento e di
qualifica tecnica
* situazione
reddituale ed
economica, anche ai
finidella
concessionedi
benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo
previsti da leggi
speciali;
assolvimento di
specifici obblighi
contributivi con
l'indicazione
dell'ammontare
corrisposto;
assolvimento di
specifici obblighi
contributivi con
l'indicazione
dell'ammontare del
tributo assolto;
possesso e numero
del codice fiscale,
della partita IVA e
di qualsiasi dato
presente
nell'archivio
dell'anagrafe
tributaria e
inerente
all'interessato.
* stato di
disoccupazione;
qualità di
pensionato e
categoria di
pensione; qualità di
studente o di
casalinga
* qualifica di
legale
rappresentante di
persone fisiche o
giuridiche, di
tutore, di curatore
e simili
* iscrizione presso
associazioni o
formazioni sociali
di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni
relative
all'adempimento
degli obblighi
militari, ecc.
* di non aver
riportato condanne
penali
* tutti i dati a
diretta conoscenza
dell'interessato
contenuti nei
registri di stato
civileLe
dichiarazioni di cui
sopra non richiedono
alcuna
autenticazione da
parte del pubblico
ufficiale.
B) Dichiarazione
sostitutiva
dell'atto di
notorietà
* Tutti gli stati,
fatti a qualità
personali non
autocertificabili
(non ricompresi alla
lettera "A"
precedentemente
descritta) possono
essere comprovati
dall'interessato, a
titolo definitivo,
mediante
dichiarazione
sostitutiva di atto
di notorietà.
Si possono ad
esempio dichiarare:
chi sono gli eredi;
la situazione di
famiglia originaria;
la proprietà di un
immobile, ecc.
La dichiarazione che
il dichiarante rende
nel proprio
interesse può
riguardare anche
stati, fatti e
qualità personali
relativi ad altri
soggetti di cui egli
abbia diretta
conoscenza.
La dichiarazione
sostitutiva
dell'atto di
notorietà, non può
contenere
manifestazioni di
volontà (impegni,
rinunce,
accettazioni,
procure) e deleghe
configuranti una
procura.
Qualora risulti
necessario
controllare la
veridicità delle
dichiarazioni nel
caso in cui gli
stati, i fatti e le
qualità personali
dichiarati siano
certificabili o
accertabili da parte
della pubblica
amministrazione,
l'amministrazione
procedente entro
quindici giorni
richiede
direttamente la
documentazione
all'amministrazione
competente.
In questo caso, per
accelerare il
procedimento,
l'interessato può
trasmettere, anche
attraverso strumenti
informatici o
telematici, copia
fotostatica, non
autenticata, dei
certificati in cui
sia già in possesso.Le
dichiarazioni
sostitutive
dell'atto di
notorietà non
richiedono alcuna
autenticazione da
parte del pubblico
ufficiale quando
siano contestuali ad
una istanza.
In questo caso
l'interessato deve
presentare la
dichiarazione
sostitutiva
dell'atto di
notorietà:
a)unitamente alla
copia non
autenticata di un
documento di
riconoscimento (nel
caso di invio per
posta o per via
telematica);
b)firmarla in
presenza del
dipendente addetto a
riceverla (nel caso
di presentazione
diretta). |
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DOV'E' UTILIZZABILE |
TORNA SU |
L'autocertificazione
e le dichiarazioni
sostitutive di
notorietà sono
utilizzabili solo
nei rapporti con le
amministrazioni
pubbliche intendendo
tutte le
Amministrazioni
dello Stato, ivi
compresi gli
istituti e le scuole
di ogni ordine e
grado, le
istituzioni
universitarie, le
aziende e le
amministrazioni
dello Stato ad
ordinamento
autonomo, le
regioni, province,
comuni e comunità
montane, I.A.C.P.,
camere di commercio
e qualsiasi altro
ente di diritto
pubblico (compresi
gli enti pubblici
economici).Sono inoltre
utilizzabili nei
rapporti con imprese
esercenti servizi di
pubblica necessità e
di pubblica utilità
(Poste, ENEL,
Telecom, Aziende del
Gas, ecc.).
L'autocertificazione
e le dichiarazioni
sostitutive
dell'atto di
notorietà non
possono essere
utilizzate nei
rapporti fra privati
o con l'autorità
giudiziaria nello
svolgimento di
funzioni
giurisdizionali. |
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COME FUNZIONA |
TORNA SU |
Per avvalersi
dell'autocertificazione
direttamente agli
sportelli degli
uffici pubblici, è
necessario
prioritariamente
preoccuparsi di
compilare il modulo
previsto che non è
soggetto ad alcuna
autenticazione, per
quanto concerne le
dichiarazioni
sostitutive di
certificazioni
(autocertificazioni).
Per quanto riguarda
la dichiarazione
sostitutiva
dell'atto di
notorietà, occorre
l'autentica della
sottoscrizione
(firma) solo quando
non sia contestuale
ad una istanza.
L'autentica della
sottoscrizione
avviene previa
identificazione del
dichiarante da parte
del pubblico
ufficiale
autenticante.
L'accertamento
dell'identità
personale del
dichiarante può
avvenire in uno dei
seguenti modi:
a)conoscenza diretta
da parte del
pubblico ufficiale;
b)testimonianza di
due idonei
fidefacienti
conosciuti dal
pubblico ufficiale;
c)esibizione di un
valido documento di
identità personale,
munito di
fotografia,
rilasciato da una
pubblica autorità. |
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COSA FARE SE
L'UFFICIALE RIFIUTA L'AUTOCERTIFICAZIONE
|
TORNA SU |
Il pubblico
ufficiale o il
funzionario
dell'ufficio
pubblico che non
ammette
l'autocertificazione
o la dichiarazione
sostitutiva
dell'atto di
notorietà,
nonostante ci siano
tutti i presupposti
per accoglierla,
incorre nelle
sanzioni previste
dall'art. 328 del
Codice penale e
rischiano di essere
puniti per omissioni
o rifiuto di atti
d'ufficio.
Il cittadino dovrà,
in primo luogo,
accertare chi è il
responsabile della
pratica inoltrata,
richiedendo nome,
cognome e qualifica,
inoltre è necessario
conoscere il numero
di protocollo della
stessa e il tipo di
procedimento
attribuito.
Così come la
Pubblica
Amministrazione sa
chi è il suo
interlocutore, il
cittadino, ha
altrettanto diritto
di sapere chi segue
il procedimento che
lo riguarda e come
risalire agli atti
relativi.
Ottenuti i dati, il
cittadino dovrà
richiedere, per
iscritto, le ragioni
del mancato
accoglimento
dell'autocertificazione
o della
dichiarazione
sostitutiva
dell'atto di
notorietà segnalando
anche, per
conoscenza, il
tesserino, con gli
estremi della
pratica al Comitato
Provinciale della
Pubblica
Amministrazione
presso la Prefettura
del luogo in cui è
stata rifiutata
l'autocertificazione
e alla Presidenza
del Consiglio dei
Ministri - Dip.
Funzione Pubblica -
ROMA.
La richiesta deve
essere redatta in
forma scritta. Se
entro trenta giorni
dalla data della
richiesta, il
pubblico ufficiale o
l'incaricato non
compie l'atto e non
risponde per esporre
le ragioni del
ritardo/rifiuto,
scattano i
presupposti per le
sanzioni della
reclusione fino a un
anno o della multa
fino a due milioni
di lire.
Il termine dei
trenta giorni
decorre dalla data
di ricezione della
richiesta.
La procedibilità è
d'ufficio, pertanto
non sono richieste
querele, istanze o
quant'altro.
Quindi colui che si
vedrà rifiutata la
propria
autocertificazione o
la dichiarazione
sostitutiva, si
troverà nelle
condizioni di
denunciare
semplicemente
l'omissione di atti
d'ufficio. |
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SOTTOSCRIZIONE,
IMPOSTE DI BOLLO E
AUTENTICA DELLA FIRMA |
TORNA SU |
La legge istitutiva
dell'autocertificazione,
prevedeva che
l'autocertificazione
doveva essere
sottoscritta e
autenticata.
Con l'emanazione del
D.P.R. 28 Dicembre
2000 n° 445,
l'obbligo
dell'autocertificazione
della firma rimane
solo per la
"dichiarazione
sostitutiva
dell'atto di
notorietà" quando la
stessa non è
contenuta in una
istanza.
Per le dichiarazioni
sostitutive di
certificazione
(autocertificazioni),
è sufficiente la
sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della
firma delle
dichiarazioni
sostitutive
dell'atto di
notorietà, può
essere eseguita dai
seguenti pubblici
ufficiali: notai,
cancellieri,
segretari comunali e
funzionari
incaricati dai
sindaci, anche di
comuni diversi da
quello di residenza,
nonché dal
funzionario
competente a
ricevere la
documentazione e dal
funzionario
incaricato dal
gestore di pubblici
servizi.
l'autentica della
firma è soggetta ad
imposta di bollo.
Nessuna imposta di
bollo deve,
peraltro, essere
corrisposta dal
cittadino quando
comprova che l'uso
dell'atto è esente,
per legge,
dall'imposta.
(Principali usi che
giustificano
l'esenzione
dall'imposta di
bollo:
pensionistico,
assegni familiari,
leva militare,
iscrizioni liste di
collocamento, ecc. |
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DIOCHIARAZIONI NON VERITIERE |
TORNA SU |
Attenzione a non
effettuare
dichiarazioni non
veritiere
L'amministrazione
pubblica, può
provvedere d'ufficio
ad accertare la
veridicità di quanto
dichiarato dal
cittadino.
E' evidente che le
norme, semplificando
l'azione
amministrativa,
vogliono anche
creare fra Pubblica
Amministrazione e
cittadino, rapporti
di fiduciosa
collaborazione.
Il rilascio di
dichiarazioni non
veritiere è, d'altra
parte, punito ai
sensi del codice
penale e delle leggi
speciali in materia |
|
ALTRE DISPOSIZIONI |
TORNA SU
TORNA SU
TORNA SU
TORNA SU
TORNA SU
|
1)
LA NASCITA DI UN
FIGLIO
I genitori, o uno di
essi, possono
dichiarare, entro 10
giorni dal parto, la
nascita del proprio
figlio presso il
Comune di residenza,
anche se la nascita
è avvenuta in altro
Comune.
Si può anche
dichiarare:
a) al Direttore
Sanitario del centro
di nascita
(ospedale, casa di
cura), entro 3
giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di
Stato Civile del
Comune ove è nato il
bambino, entro 10
giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di
Stato Civile del
Comune di residenza
del padre quando
questi abbia la
residenza in un
Comune diverso da
quello della madre e
a condizione che
ella acconsenta,
entro 10 giorni dal
parto.
2)
VALIDITA' DI
CERTIFICATI
Tutti i certificati
anagrafici, le
certificazioni dello
stato civile, gli
estratti e le copie
integrali degli atti
di stato civile
rilasciati dai
servizi demografici,
hanno validità 6
mesi dalla data di
rilascio.
E' ammessa la
presentazione delle
certificazioni
"scadute" purché le
informazioni
contenute nei
certificati stessi
non siano variate.
In questo caso,
basterà apporre sul
certificato una
dichiarazione non
autenticata, resa
dal titolare dello
stesso, che attesti
che le informazioni
contenute nel
certificato, non
hanno subito
variazioni dalla
data di rilascio.
Ha validità
illimitata ogni
certificato non
soggetto a
modificazione (ad es.:
certificati storici,
di morte, titolo di
studio).
3)
ESTRATTI DEGLI ATTI
DI STATO CIVILE
La pubblica
amministrazione, non
può richiedere
estratti di atti di
stato civile al
cittadino, ma dovrà
procurarseli
richiedendolo
direttamente
all'ufficiale di
stato civile
competente.
4)
ACCERTAMENTI
D'UFFICIO
Le pubbliche
amministrazioni, non
possono richiedere
ai cittadini la
produzione di
certificati
attestanti l'assenza
di precedenti penali
e l'assenza di
carichi pendenti.
Detti certificati,
devono essere
accertati, presso
gli uffici
competenti,
direttamente
dall'amministratore
che deve emanare il
provvedimento.
Le singole
amministrazioni
pubbliche, non
possono richiedere
atti o certificati
concernenti fatti,
stati o qualità
personali, che
risultino attestati
in documenti già in
loro possesso o che
esse stesse siano
tenute a
certificare.
5)
ACQUISIZIONE
DIRETTA DEI
CERTIFICATI
Qualora
l'interessato non
intenda o non sia in
grado di utilizzare
le autodichiarazioni,
i certificati
concernenti fatti,
stati o qualità
personali risultanti
da albi o da
pubblici registri
tenuti o conservati
da una pubblica
amministrazione,
sono sempre
acquisiti d'ufficio
dall'amministrazione
procedente, su
semplice indicazione
da parte
dell'interessato
della specifica
amministrazione che
conserva l'albo o il
registro.
6)
NON PIU' PREVISTA
L'AUTENTICAZIONE
DELLA FIRMA
Nelle istanze da
produrre agli organi
della pubblica
amministrazione ed
ai gestori o
esercenti di
pubblici servizi,
non è più necessaria
l'autenticazione
della sottoscrizione
(firma), se
l'interessato appone
la firma in presenza
del dipendente
addetto a riceverla,
oppure se l'istanza
è presentata
unitamente a copia
fotostatica,
ancorché non
autenticata, di un
documento di
identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia
fotostatica del
documento di
identità, possono
essere inviate per
via telematica.
La sottoscrizione di
istanze non è
soggetta ad
autenticazione anche
nei casi in cui
contiene
dichiarazioni
sostitutive
dell'atto di
notorietà.
7)
COPIE AUTENTICHE DI
PUBBLICAZIONI
L'interessato può
sottoscrivere una
dichiarazione
sostitutiva
dell'atto di
notorietà, dalla
quale risulti la
conoscenza del fatto
che la copia della
dichiarazione
allegata, è conforme
all'originale (per i
pubblici concorsi ha
lo stesso valore
della copia
autentica).
Se questa
dichiarazione è
contestuale ad una
istanza, la firma
non va autenticata.
8)
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
PRESENTATE DA
CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le
dichiarazioni
sostitutive siano
presentate da
cittadini della
Comunità Europea, si
applicano le stesse
modalità previste
per i cittadini
Italiani.
I cittadini
extracomunitari,
residenti in Italia
secondo le
disposizioni del
regolamento
anagrafico della
popolazione
residente, approvato
con decreto del
Presidente della
Repubblica il 30
Maggio 1989, n. 233,
possono utilizzare
le dichiarazioni
sostitutive
limitatamente ai
casi in cui si
tratti di comprovare
stati, fatti e
qualità personali
certificabili o
attestabili da parte
di soggetti pubblici
o privati italiani.
9)
DOCUMENTO D'IDENTITA'
IN SOSTITUZIONE DEI
CERTIFICATI
In occasione
dell'accettazione
della domanda, è
vietato alle
amministrazioni
pubbliche, ai
gestori ed agli
esercenti di
pubblici servizi,
richiedere
certificazioni che
attestino dati o
qualità già
contenuti nel
documento di
identità.
I dati relativi al
cognome, nome, luogo
e data di nascita,
cittadinanza, stato
civile e residenza,
attestati in
documenti di
riconoscimento in
corso di validità,
hanno lo stesso
valore dei
corrispondenti
certificati.
10)
PRODUZIONE DI COPIE
AUTENTICHE
La produzione di
atti e documenti,
sono pienamente
equipollenti agli
originali.
L'autenticazione di
un documento, può
essere effettuata
dal funzionario
competente, dal
quale è stato emesso
l'originale, da
quello presso il
quale l'originale è
depositato o
conservato, o da
quello al quale deve
essere presentato il
documento, nonché da
un notaio,
cancelliere,
segretario comunale,
o altro funzionario
incaricato dal
sindaco.
Nel caso in cui si
debba presentare
all'amministrazione
copia autentica di
un documento,
l'autenticazione
della copia può
essere fatta dal
responsabile del
procedimento o dal
dipendente
competente a
ricevere la
documentazione,
dietro esibizione
dell'originale.
In questo caso, la
copia autentica può
essere utilizzata
solo nel
procedimento in
corso.
11)
PIU' SEMPLICE
PARTECIPARE AI
CONCORSI
E' abrogata
l'autenticazione
della firma per la
presentazione delle
domande ai concorsi
pubblici, nonché ad
esami per il
conseguimento di
abilitazioni,
diplomi o titoli
culturali; non è
inoltre più previsto
il limite di età,
tranne che per
alcuni casi
particolari previsti
dalle singole
amministrazioni, in
relazione alla
natura del servizio.
Sono
conseguentemente
aboliti, i titoli
preferenziali
relativi all'età.
Se due o più
candidati ottengono,
a conclusione delle
operazioni di
valutazione dei
titoli e delle prove
di esame, pari
punteggio, è
preferito il
candidato più
giovane di età.
12)
AUTENTICAZIONE DI
FOTOGRAFIA
La fotografia, può
essere autenticata
direttamente
dall'ufficio che
rilascia il
certificato, purchè
sia presentata
personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una
foto, può essere
effettuata solo se
richiesta
espressamente da una
norma di legge
(passaporto,
patente).
13)
NOVITA' IN
MATERIA DI RILASCIO
DELLE CARTE D'IDENTITA'
E PASSAPORTO
La carta di
identità, può essere
rinnovata sei mesi
prima della
scadenza.
Nei documenti di
riconoscimento, non
è più necessaria
l'indicazione dello
stato civile, a meno
che non lo richieda
espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa
di svolgere il
servizio di leva
obbligatorio,
potranno ottenere
subito il rilascio
della carta di
identità e/o del
passaporto; è
infatti abrogata la
norma che prevedeva
il nulla osta
obbligatorio per il
rilascio del
passaporto e/o della
carta di identità.
14)
FIRME DI PIU'
PERSONE
SEPARATAMENTE
I documenti che
richiedono la firma
di più persone,
possono essere
sottoscritti anche
separatamente ed in
momenti diversi. |
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