INTRODUZIONE
Il 5 febbraio 2003 il
Senato ha approvato la
legge delega su
occupazione e mercato
del lavoro. La legge
prende nome dal
professor Marco Biagi,
il giuslavorista ucciso
dalle Brigate rosse.
Dal 24 ottobre 2003 sono
in vigore le norme di
attuazione che rendono
operativa la legge e
dotano l'Italia di
strumenti efficaci e
coerenti per garantire
trasparenza ed
efficienza al mercato
del lavoro.
Quella voluta dal
governo Berlusconi è una
riforma innovativa che
mette al centro il tema
dell'occupabilità. Ogni
nuova forma di contratto
e ogni modifica
introdotta ha come
obiettivo la crescita
dell'occupazione in una
specificata fascia
sociale. Il part-time è
pensato guardando ai
problemi occupazionali
delle donne; il lavoro
interinale, il tirocinio
e il lavoro
intermittente sono stati
strutturati in funzione
dei giovani; il
contratto di
reinserimento è stato
studiato per i
disoccupati di lunga
durata, per gli ultra
55enni e per le donne.
Ai giovanissimi che
l'estate vogliono
lavorare è destinato il
tirocinio estivo.Queste
innovazioni non
accrescono la precarietà
ma incrementano le
opportunità, permettendo
a molti l'ingresso o il
ritorno nel mondo del
lavoro.
NUOVI SERVIZI PER
L'IMPIEGO
Chi cerca lavoro e chi
cerca lavoratori non
avrà più soltanto
l'interlocutore
pubblico, ma anche nuovi
soggetti che si
affacceranno sul
mercato. Ci si potrà
rivolgere anche alle
agenzie private, che
potranno operare a tutto
campo: infatti è stato
abolito l'anacronistico
vincolo dell'oggetto
sociale esclusivo che
imponeva alle società di
svolgere solo attività
di fornitura di lavoro
interinale. Le agenzie
per il lavoro potranno
svolgere attività di
somministrazione di
lavoro a tempo
indeterminato (il
cosiddetto staff
leasing) e determinato
(il vecchio lavoro
interinale), di
intermediazione tra
domanda e offerta di
lavoro (cioè di
collocamento), di
ricerca e selezione del
personale, di supporto
alla ricollocazione del
personale (outplacement).
Le agenzie medieranno
quindi tra offerta e
domanda di lavoro, senza
costi per il lavoratore.
Per farlo dovranno
essere autorizzate e
iscritte in un apposito
albo da istituire presso
il ministero del Lavoro
e delle Politiche
sociali.
Potranno svolgere
attività di
intermediazione anche i
consulenti del lavoro,
le scuole secondarie di
secondo grado, le
università, gli enti
locali, le
organizzazioni sindacali
e imprenditoriali,
Regioni e Province
autonome (con
riferimento al loro
territorio). Grazie alla
concorrenza tra pubblico
e privato migliorerà il
tasso di intermediazione
svolto dal collocamento
pubblico che, prima
della riforma, copriva
solo il 4% dei rapporti
di lavoro.
LA BORSA CONTINUA
NAZIONALE DEL LAVORO
La Bcnl è una rete
telematica che conterrà
domande e offerte di
lavoro a livello
nazionale e regionale: è
uno strumento che ha lo
scopo di agevolare
l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
I lavoratori potranno
inserire i propri
curricula e consultare
le offerte, mentre i
datori potranno
analizzare i dati di chi
è disponibile al
lavoro.I servizi
pubblici e privati, il
ministero del Welfare e
gli enti previdenziali
saranno collegati in
rete attraverso il Sil
(sistema informativo del
lavoro).NUOVI CONTRATTI
La riforma introduce nuove tipologie contrattuali, tra le quali:
• Job on call (il lavoro a chiamata) • il lavoratore si mette a disposizione di
un datore di lavoro e ne aspetta la chiamata. L'impresa può chiamare il
lavoratore in qualunque momento, a seconda delle esigenze produttive. Il
lavoratore riceve un'indennità predefinita detta "di disponibilità", oltre alla
retribuzione per le ore effettive di lavoro svolto. Con questa modalità non
possono essere sostituiti lavoratori in sciopero o licenziati (collettivamente)
negli ultimi sei mesi. Si tratta di una tipologia contrattuale adatta a
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.
• Job sharing (il lavoro condiviso o ripartito) • è un istituto nato negli Stati
Uniti e prevede che l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa
venga condiviso da due lavoratori legati tra loro da un vincolo di solidarietà.
I due lavoratori si dividono, in modo proporzionale all'orario svolto, la
retribuzione, le assicurazioni obbligatorie, la contribuzione relativa alle
prestazioni assistenziali e previdenziali.
Ogni lavoratore è responsabile personalmente e direttamente dell'intera
obbligazione. Ciascun lavoratore si obbliga a sostituire l'altro in caso di
impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa. Le dimissioni di uno dei
dipendenti comportano lo scioglimento del contratto. Chi sottoscrive un
contratto di lavoro ripartito non può ricevere un trattamento economico meno
favorevole rispetto a quello dei lavoratori subordinati.
È un modello che si addice in particolare alle attività di segreteria o a
mansioni di tipo amministrativo.
CO.CO.CO. LAVORO A
PROGETTO E
COLLABORAZIONI
OCCASIONALI
Con la Riforma Biagi il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
viene sostituito dal lavoro a progetto. La collaborazione dovrà essere
riconducibile a uno o più progetti (a un programma di lavoro o a fasi di un
programma di lavoro) determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato.
Il contratto sarà redatto in forma scritta e dovrà riportare l'indicazione dei
contenuti della collaborazione, la durata, l'ammontare del corrispettivo, i
criteri usati per la quantificazione del corrispettivo e le modalità del
pagamento. Se nei contratti non verranno rispettate queste condizioni, i
rapporti di collaborazione saranno considerati rapporti subordinati.
I contratti di collaborazione stipulati prima dell'entrata in vigore della
riforma, e non riconducibili a un progetto o a una fase di esso, continueranno
ad essere efficaci fino al 23 ottobre 2004.
La riforma riduce le disparità tra i collaboratori e i lavoratori autonomi: per
i contratti a progetto è stata infatti stabilita una aliquota del 18,39% che
aumenterà dello 0,20% l'anno fino a raggiungere il 19%.
Dai lavori a progetto vengono distinte le collaborazioni occasionali, che non
dovranno avere una durata superiore ai trenta giorni nel corso di un anno e un
compenso superiore ai cinquemila euro (con lo stesso committente) per anno
solare. Se il compenso percepito è superiore ai cinquemila euro o supera i
trenta giorni, il rapporto di lavoro non può più considerarsi occasionale e
ricade nelle disposizioni previste per il lavoro a progetto.
LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO
Grazie alla riforma alcune categorie di lavoratori (casalinghe, disoccupati,
studenti) potranno svolgere piccoli lavori occasionali e ricevere dalle aziende
o dalle famiglie un buono orario "prepagato" che comprende sia la retribuzione
sia la previdenza e l'assicurazione contro gli infortuni.
La legge considera prestazioni occasionali alcune attività accessorie come:
• Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
• Insegnamento privato supplementare;
• Piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti;
• Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
• Collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori
di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di
solidarietà.
Le norme di attuazione della riforma stabiliscono che non si possono considerare
occasionali accessorie le prestazioni che superano i 30 giorni (con lo stesso
committente) e il cui compenso è, complessivamente, superiore a tremila euro per
anno solare.
STAFF LEASING
Si tratta di una formula contrattuale con la quale si dà la possibilità alle
aziende di ottenere nuova forza lavoro a tempo determinato e a tempo
indeterminato attraverso agenzie specializzate. L'affitto a tempo indeterminato
è limitato a quei casi che non siano relativi all'attività tipica dell'impresa.
L'utilizzo nell'attività tipica dell'impresa è invece previsto per i contratti a
tempo determinato purché giustificato da particolari ragioni tecniche,
produttive, organizzative o sostitutive.
I lavoratori avranno uguali diritti e retribuzioni rispetto ai dipendenti delle
aziende in cui prestano la loro opera, come già in precedenza previsto per il
contratto di lavoro interinale, a cui la somministrazione, in pratica, si
sostituisce. Per tutta la durata della somministrazione il lavoratore "in
affitto" svolgerà la propria attività nell'interesse, nonché sotto la direzione
ed il controllo dell'utilizzatore; il potere disciplinare, invece, resterà
riservato al solo somministratore, al quale l'utilizzatore dovrà fornire gli
elementi utili per il relativo esercizio.
Saranno interessati a questo tipo di contratto chi lavora nei servizi di
consulenza e assistenza nel settore informatico, chi opera nei call-center,
nelle portinerie, nei trasporti, ma anche chi è impegnato in attività di
marketing e di analisi del mercato.
PART TIME
La riforma continua a credere in questa forma contrattuale che ha aperto il
mondo del lavoro a migliaia di italiani.
Sono state ritoccate le norme che regolano questo contratto, in modo da renderlo
più elastico. In particolare, sarà più facile il ricorso a prestazioni di lavoro
supplementare non solo con riguardo alla sua collocazione temporale nell'arco
del giorno, della settimana, del mese o dell'anno, ma anche in ordine alla sua
estensione temporale. Spetterà alla contrattazione collettiva stabilire i
massimali di variabilità.
Con questa forma contrattuale si punta a incrementare il tasso di occupazione
delle donne, dei giovani e dei lavoratori oltre i 55 anni.
CONTRATTO DI
INSERIMENTO O
RINSERIMENTO
Il contratto di inserimento prende il posto del contratto di formazione e lavoro
(che continuerà ad operare nel settore pubblico). È indirizzato ai giovani tra i
18 e i 29 anni (fino a 32 anni per i disoccupati di lunga durata), agli ultra
45enni, a chi non ha lavorato negli ultimi due anni, ai disabili, alle donne
residenti nelle aree svantaggiate.
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato, assimilabile al contratto a
termine, che punta ad inserire o reinserire il lavoratore in azienda, la durata
può variare tra i 9 e i 18 mesi (fino a 36 per i portatori di handicap grave).
Al contratto è affiancato un progetto individuale di inserimento, o
reinserimento, che serve ad adeguare le competenze del lavoratore alle mansioni
da svolgere in azienda.
I datori di lavoro che non hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei
lavoratori precedentemente assunti con contratto di inserimento vedranno
fortemente limitata la possibilità di assumere altri lavoratori con questa forma
contrattuale.
Questo contratto potrà essere stipulato non solo dalle imprese ma anche da
consorzi, fondazioni, enti di ricerca, associazioni di categoria, associazioni
professionali, fondazioni.
APPRENDISTATO
La Riforma Biagi manda in pensione i contratti di formazione e lavoro.
L'apprendistato di fatto diventa la prima porta d'ingresso al mondo del lavoro.
• Una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti a partire dai 15 anni di
età e finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale. La durata è
commisurata al tipo di qualifica, titolo di studio o ai crediti professionali e
formativi che si intendono perseguire.
• Una seconda variante ha una finalità "professionalizzante": possono esservi
compresi giovani tra i 18 e i 29 anni di età. In questo caso la durata varierà
tra i 2 e i 6 anni a seconda di quanto stabilito dai contratti nazionali.
• Una terza tipologia, per molti versi identica alla precedente (età dei
soggetti interessati) vedrà la durata fissata da Regioni, in accordo con le
organizzazioni datoriali territoriali e le università.
In ogni azienda il numero degli apprendisti non potrà superare quello delle
maestranze.
OUTSOURCING
Nuove norme regoleranno le operazioni di outsourcing di ramo d'azienda cioè lo
scorporo o trasferimento di attività dalla realtà principale per costituire
imprese autonome più flessibili ed efficienti.
Per poter dare in outsourcing un'attività dell'azienda occorrerà dimostrare la
sussistenza di una reale autonomia funzionale del ramo da esternalizzare nel
momento stesso del trasferimento. Questo per evitare che si scorporino pezzi
d'impresa con meno di 16 dipendenti al solo fine di aggirare l'art. 18. LE CATEGORIE SUL LAVORO
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