CONTRATTO DI FORMAZIONE
LAVORO Scarica
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(L.863/84, L.407/90, L.451/94,
L.196/97)INTORODUZIONE Nel Contratto di
Formazione e Lavoro il datore di lavoro si
impegna a fornire a giovani compresi tra i
16 e i 32 anni una adeguata preparazione
professionale per un tempo minimo
predefinito avendone in cambio sgravi sugli
oneri contributivi.
CONTENUTI PRINCIPALI
I contratti possono essere di due tipi:
Tipo A - Durata massima 24 mesi, con
particolari facilitazioni contributive sia
territoriali che merceologiche e per campo
di attività, mirato: alla acquisizione di
professionalità intermedie almeno 80 ore di
formazione; alla acquisizione di
professionalità elevate almeno 130 ore di
formazione. Tipo B - Durata massima 12 mesi,
con particolari facilitazioni contributive
sia territoriali che merceologiche e per
campo di attività, mirato: ad agevolare
l'inserimento professionale mediante
un'esperienza lavorativa che consenta un
adeguamento delle capacità professionali al
contesto produttivo ed organizzativo.
Il contratto, finalizzato alla formazione
professionale del lavoratore, deve essere
stipulato in forma scritta. I lavoratori
assunti con CFL possono essere inquadrati ad
un livello inferiore a quello di
destinazione.
AGEVOLAZIONI, FISCALI, CONTRIBUTIVE E
NORMATIVE
Ai datori di lavoro delle aree individuate
dall'Obiettivo 1 (regioni del Mezzogiorno)
sono riconosciute per altri 12 mesi
agevolazioni contributive in caso di
trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di
formazione di tipologia A (quelli mirati
all' acquisizione di professionalità
intermedie ed elevate).
OBBLIGHI E SANZIONI
In caso di licenziamento illegittimo nei 12
mesi successivi alla eventuale
trasformazione dei contratti di tipo A nelle
regioni del Mezzogiorno, scatta l'obbligo di
restituzione dei benefici contributivi
concessi dalla data di trasformazione.
Per richiedere l’autorizzazione per nuovi
CFL, l’azienda deve aver trasformato a tempo
indeterminato almeno il 60% dei CFL scaduti
negli ultimi 24 mesi.
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
art. 18 Legge 196/97 - Decreto n. 142 del
25/03/98 G.U. n. 108 del 12/05/98.
COSA SONO?
Sono una interessante opportunità per la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e
per realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro. Per le aziende, è
certamente uno strumento che facilita la
preselezione del personale senza peraltro
portare con sé obblighi di assunzione.
Al termine del tirocinio, l'Azienda è tenuta
a certificare l'esperienza svolta.
BENEFICIARI
Persone che abbiano già assolto l'obbligo
scolastico.
II tirocinio non si configura come rapporto
di lavoro e quindi NON comporta la
cancellazione dalle liste di collocamento.
DURATA
4 mesi - per studenti che frequentano la
scuola secondaria
6 mesi - per disoccupati, inclusi lavoratori
in mobilita, per allievi di istituti
professionali di Stato, di corsi di
formazione professionale anche nei 18 mesi
successivi al termine degli studi.
12 mesi- per laureandi o laureati da meno di
18 mesi, per persone svantaggiate (Legge
381/96)
24 mesi- per soggetti portatori di handicap.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
II tirocinio e un rapporto triangolare tra :
Tirocinante, Azienda ospitante: pubblica o
privata, Ente promotore: Uffici del
Ministero del Lavoro, Università, Scuole,
Enti di Formazione e Orientamento, Centri
per I° Impiego delle Regioni e delle
Province, comunità terapeutiche, servizi di
inserimento lavorativo per disabili,
cooperative sociali.
L'Ente Promotore stipula con l'Azienda una
convenzione dove vengono esplicitate le
modalità di svolgimento del tirocinio
(mansioni da svolgere, durata, luogo di
svolgimento, nomi dei responsabili), e ha,
in seguito, funzioni di assistenza e
garanzia.
COSTI
Il tirocinio non costituisce rapporto di
lavoro e come tale non è in alcun modo
retribuito.
La copertura INAIL e assicurativa (circa 25
euro il mese, codice tariffa INAIL 0720) è a
carico dell’Ente Promotore.
Qualora l’Ente Promotore sia una struttura
pubblica competente in materia di
collocamento, il datore di lavoro può
assumersi l’onere dell’assicurazione INAIL.
E’ consentito il rimborso al tirocinante di
spese documentate (buoni pasto,
trasporti,…).
VALORE DEI TIROCINI
Le attività svolte nel corso di un tirocinio
possono avere valore di credito formativo e,
ove certificato dalle strutture promotrici,
possono essere riportate nel curriculum
dello studente o del lavoratore ai fini
dell’erogazione da parte delle strutture
pubbliche dei servizi per favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
NUOVO APPRENDISTATO
(L.25/55, L. 56/87, L.196/97)
CHE COSA E'?
Il contratto di Apprendistato e un
particolare rapporto di lavoro in cui il
giovane apprendista riceve la formazione
necessaria per diventare un lavoratore
qualificato. Accanto alla formazione
impartita sul luogo di lavoro a cura
dell'imprenditore l'apprendista deve
frequentare corsi di formazione esterni
all'azienda.
BENEFICIARI
Giovani tra i 16 e i 24 anni, anche con
qualifica o diploma idonei rispetto
all’attività da svolgere. Il limite massimo
di età è elevabile a 26 anni nelle aree ob.1
e 2 (Mezzogiorno e aree in declino
industriale) e di ulteriori due anni per i
portatori di handicap su tutto il
territorio.
Nel settore artigiano l'età massima è
elevabile a 29 anni per mansioni di alto
contenuto professionale.
DURATA
Durata minima di 18 mesi e massima di 4
anni, ovvero 5 nel settore artigiano.
AZIENDE ABILITATE
Tutte le aziende di tutti i settori,
compresa l’agricoltura.
FORMAZIONE ESTERNA
Deve essere pari almeno a 120 ore medie
annue, prevedendo un impegno ridotto per i
soggetti in possesso di titolo di studio
post-obbligo o qualifica idonei rispetto
all’attività lavorativa. La formazione deve
essere impartita durante I'orario di lavoro
in strutture esterne all'azienda.
Le attività formative per apprendisti sono
strutturate in forma modulare. I contenuti
sono articolati in:
contenuti a carattere trasversale,
riguardanti il recupero di conoscenze
linguistico-matematiche, i comportamenti
relazionali, le conoscenze organizzative,
gestionali, economiche;
contenuti a carattere professionalizzante di
tipo tecnico-scientifico e operativo,
differenziati in funzione delle singole
figure professionali.
Ai contenuti a carattere trasversale non
potrà essere destinato un numero di ore
inferiore al 35% del monte ore destinato
alla formazione esterna. I curricula saranno
definiti per ciascuna figura professionale o
gruppi di figure professionali sulla base di
accordi tra i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali e datoriali della
categoria e adottati con decreto del
Ministro del Lavoro, d’intesa con il
Ministro della Pubblica Istruzione e sentito
il parere della Conferenza Stato-Regioni.
SALARI E CONTRIBUTI
Il salario dell’apprendista è pari a una
percentuale, crescente ogni semestre, del
salario di un lavoratore qualificato di
eguale livello.
Le agevolazioni contributive concesse alle
imprese sono subordinate all’effettiva
partecipazione degli apprendisti alle
iniziative formative complementari per i
contratti di apprendistato conclusi a
decorrere dal prossimo 9 luglio 1998.
IL PART-TIME ED IL JOB SHARING
E' un particolare contratto di lavoro che
prevede una riduzione dell'orario di lavoro
con una proporzionale riduzione della
retribuzione. Le nuove disposizioni sul
part-time colgono la tendenza in atto nel
nostro Paese, come del resto d'Europa, di un
crescente ricorso a questo tipo di contratto
che costituisce una delle più cospicue
manifestazioni della diversificazione e "flessibilizzazione"
del rapporto di lavoro rispetto al modello
tradizionale.
Il part-time, infatti, oltre a favorire
occasioni nuove di lavoro e quindi
incrementare i livelli occupazionali,
consente la realizzazione di
un'organizzazione del lavoro assai più
articolata rispetto a quella che si ha
attraverso l'utilizzo dei rapporti di lavoro
standard.
Nel 1997 il "peso" del lavoro a tempo
parziale e' stato pari al 18% sul totale dei
nuovi avviati al lavoro. Tale dato può
essere giustificato, da un lato, dalle nuove
esigenze del mondo produttivo orientate ad
un utilizzo sempre più articolato e
flessibile della manodopera e, dall'altro,
dai diversi atteggiamenti assunti da
lavoratori e lavoratrici spesso alle prese
con molteplici impegni di carattere
familiare, di studio o di altro genere.
IL JOB SHARING
Il job sharing consente a due o più
lavoratori, impegnati tra loro in solido nei
confronti del datore di lavoro, di gestire
l'orario complessivo in base alle proprie e
rispettive esigenze, migliorando in tal modo
l'organizzazione e la distribuzione delle
ore di lavoro e di tempo libero.
Attraverso questa tipologia contrattuale, il
datore di lavoro riduce al minimo le
conseguenze dell'eventuale assenza di uno
dei lavoratori poiché ognuno di loro e'
responsabile per intero della prestazione.
In altre parole, le persone che lavorano
insieme con lo stesso contratto hanno il
vincolo di sostituirsi vicendevolmente in
caso di impedimento di uno di loro. Insomma,
uno deve essere sempre in ufficio
nell'orario di lavoro in caso di assenza
dell'altro (o degli altri) perché il datore
può legittimamente pretendere l'adempimento
dell'intera prestazione.
Il contratto di job sharing deve indicare la
misura percentuale e la collocazione
temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si
prevede venga svolto da ciascun lavoratore.
I lavoratori che ripartiscono tra loro il
tempo di lavoro dedotto nel contratto
possono sostituire o modificare
consensualmente la distribuzione dell'orario
con l'unico obbligo di informare
preventivamente il datore (con cadenza
almeno settimanale) della distribuzione
dell'orario stabilita.
La retribuzione spettante a ciascuno di loro
e' calcolata in base alla prestazione
effettivamente svolta. Anche il calcolo
delle prestazioni previdenziali e'
effettuato mese per mese, salvo conguaglio a
fine anno sempre sulla base dell'effettiva
attività svolta.
Occorre infine sottolineare che il job
sharing si distingue dal part time sotto due
aspetti:
• Il part time e' espressamente disciplinato
dalla legge.
• Nel part time i lavoratori non condividono
la medesima obbligazione contrattuale, in
quanto sono titolari e responsabili di
rapporti contrattuali distinti ed autonomi.
LAVORO TEMPORANEO O INTERINALE
Legge n. 196/97 art.1-11
CHE COS'E'?
II lavoro temporaneo o interinale è un
rapporto di lavoro di natura temporanea che
prevede la presenza di tre soggetti: il
lavoratore, l'agenzia di lavoro temporaneo e
l'impresa che ha bisogno di personale.
II lavoratore è assunto e retribuito
dall'agenzia di lavoro temporaneo, l'azienda
utilizzatrice paga all'agenzia l'ammontare
della retribuzione del lavoratore più il
servizio di fornitura della manodopera.
IMPRESE FORNITRICI
L’attività di fornitura di prestazione di
lavoro temporaneo può essere esercitata solo
da imprese iscritte ad un apposito Albo
istituito presso il Ministero del Lavoro.
L’iscrizione è subordinata al possesso di
una serie di requisiti a garanzia
dell’affidabilità e della consistenza
organizzativa e economica delle imprese
stesse.
RAPPORTO Dl LAVORO TEMPORANEO
Nel lavoro temporaneo il lavoratore ha un
duplice legame: con l'agenzia da cui è
assunto e con l'impresa presso cui presta la
sua opera.
L'agenzia può assumere il lavoratore con
contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo a tempo determinato
(corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa presso l'impresa) o a
tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo determinato, il
lavoratore, svolge la propria attività sotto
la direzione dell'impresa, viene però
assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro
interinale con un trattamento economico e
previdenziale non inferiore a quello cui
hanno diritto i lavoratori di pari livello
dell'impresa utilizzatrice.
Nei contratti a tempo indeterminato, il
lavoratore, nei periodi in cui non lavora
presso un impresa, rimane a disposizione
dell'agenzia di lavoro interinale percependo
comunque un’indennità mensile.
CASI IN CUI E’ PREVISTO L'UTILIZZO DEL
LAVORO TEMPORANEO
Il lavoro temporaneo o interinale è previsto
per: sostituzione di lavoratori assenti,
utilizzo di professionalità estranee ai
normali assetti aziendali e casi da definire
nei contratti collettivi nazionali di
categoria.
CASI IN CUI E’ VIETATO
Il lavoro interinale è vietato per
qualifiche a basso contenuto professionale,
per sostituire lavoratori in sciopero, nelle
unità produttive in cui nei dodici mesi
precedenti ci siano stati licenziamenti
collettivi riguardanti le mansioni richieste
nel caso di sospensione e/o riduzione
dell’orario con integrazione salVerdanae,
per lavori che richiedono sorveglianza
medica e per lavori particolarmente
pericolosi.
CONSIGLI UTILI
Il lavoro interinale è particolarmente
indicato per chi:
Deve inserirsi nel mondo del lavoro e ha un
titolo di studio o una professionalità
elevata ma poca esperienza.
Per motivi personali, preferisce lavorare
per brevi periodi.
Svolge altre attività.
Accertarsi che l’Agenzia di Lavoro
Interinale sia regolarmente autorizzata dal
Ministero del Lavoro.
LE CATEGORIE SUL LAVORO
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Centri per Impiego -
Colloquio -
Concorsi -
Contratti -
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